Se la persona escussa interpone opposizione, l'esecuzione è sospesa. Il creditore può farla rimuovere in procedura sommaria. Il rigetto definitivo dell'opposizione si fonda su una decisione esecutiva, ad esempio una sentenza. Il rigetto provvisorio dell'opposizione si fonda su un riconoscimento di debito, ad esempio un contratto firmato con un chiaro obbligo di pagamento.
Dopo il rigetto provvisorio dell'opposizione la parte debitrice può promuovere entro 20 giorni l'azione di disconoscimento del debito. Se manca qualsiasi titolo per il rigetto dell'opposizione, al creditore resta il processo ordinario. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una clausola contrattuale di mediazione non osta al rigetto dell'opposizione.
