Nel processo civile i termini legali e giudiziari sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Davanti al Tribunale federale vale lo stesso ordinamento.
Vi sono eccezioni importanti: nella procedura di conciliazione e nella procedura sommaria non vi sono ferie giudiziarie, e nel procedimento penale non vi sono affatto ferie giudiziarie. Chi ha un termine a cavallo dei giorni festivi dovrebbe quindi determinare innanzitutto il tipo di procedura.
