Durante le ferie esecutive non si procede ad atti esecutivi: ad esempio non viene notificato alcun precetto esecutivo e non si procede a pignoramenti. Fanno eccezione il sequestro e altri provvedimenti conservativi. Nell'esecuzione cambiaria non vi sono ferie esecutive.

Importante è la differenza rispetto alle ferie giudiziarie: i termini in corso non sono sospesi durante le ferie esecutive. Se un termine scade durante le ferie esecutive, è prorogato fino al terzo giorno successivo alla loro fine.