Un divieto di concorrenza successivo alla fine del rapporto è valido soltanto se è stato convenuto per scritto e se il lavoratore ha avuto conoscenza della clientela o di segreti di fabbricazione o d'affari la cui utilizzazione potrebbe cagionare al datore di lavoro un danno considerevole.
Il divieto deve essere limitato in modo adeguato quanto a luogo, tempo e oggetto. Più di tre anni sono ammessi soltanto in circostanze particolari, e il giudice può limitare un divieto eccessivo. Il divieto si estingue se il datore di lavoro disdice il rapporto senza un motivo giustificato o se il lavoratore disdice per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro.
