Il 2 agosto 2026 segna la scadenza più importante del regolamento europeo sull'IA: da quella data si applica la parte principale degli obblighi. Dopo i divieti di determinate pratiche (in vigore da febbraio 2025) e le regole per i modelli di IA per finalità generali (da agosto 2025), valgono ora in particolare i requisiti per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III e gli obblighi di trasparenza per determinate applicazioni. Per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati dell'allegato I la transizione dura fino ad agosto 2027.

Il punto decisivo per le imprese svizzere: il regolamento non riguarda solo gli attori stabiliti nell'UE. È coperto chi immette sistemi di IA sul mercato UE o li mette in servizio nell'UE, così come chi gestisce un sistema i cui risultati sono destinati a essere usati nell'UE. Un produttore di software zurighese con clienti in Germania rientra, come un'impresa industriale che fornisce analisi assistite dall'IA a una controllata europea.

Gli obblighi variano molto secondo il ruolo. I fornitori portano il carico principale: gestione dei rischi, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazioni, sorveglianza umana, robustezza e valutazione della conformità. I deployer devono tra l'altro usare i sistemi secondo destinazione, controllare i dati di input, conservare i log e in certi casi informare le persone interessate. L'impresa svizzera che porta sistemi nell'UE con il proprio nome scivola rapidamente nel ruolo di fornitore, anche se la tecnologia è acquistata.

Le sanzioni sono pesanti: a seconda della violazione, le multe possono raggiungere 35 milioni di euro o il sette per cento del fatturato mondiale. Più importante nella pratica: i clienti UE chiedono sempre più prove di conformità in gare e contratti. Senza documentazione si perdono incarichi molto prima che un'autorità intervenga.

Per le prossime settimane significa: primo, un inventario completo di tutti i sistemi di IA usati e offerti, incluse le funzioni integrate nel software standard. Secondo, per ogni sistema determinare classe di rischio e proprio ruolo. Terzo, un'analisi degli scostamenti rispetto agli obblighi applicabili, con responsabili e scadenze. Quarto, rivedere i contratti con fornitori di IA e clienti UE: garanzie, doveri di cooperazione, responsabilità.

Il diritto svizzero resta applicabile in parallelo: la LPD disciplina ogni trattamento di dati personali tramite IA, e il Consiglio federale ha scelto un approccio normativo settoriale allineato alla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'IA. Chi attua correttamente gli obblighi europei ha già sotto controllo gran parte dei requisiti svizzeri.

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